CARO SOCIO

QUI SOTTO L A PROPOSTA DELLO STATUTO CHE ANDREMO A LEGGERE ED APPROVARE DURANTE L’ ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SABATO 26 GIUGNO C.M.
STATUTO DELLA SOCIETA’ CANOA SAN GIORGIO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

 

 

 

 

ART. 1 – Denominazione e sede

 

È costituita tra gli sportivi “Sangiorgini” l’associazione sportiva dilettantistica denominata “CANOA SAN GIORGIO Associazione Sportiva Dilettantistica”, con sede in San Giorgio di Nogaro CAP 33058 con Partita I.V.A.01367230305 la quale è retta dal seguente statuto.

L’associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La denominazione sociale, potrà essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Nella corrispondenza o nella carta intestata potrà essere utilizzato l’acronimo “A.S.D.” invece che “Associazione Sportiva Dilettantistica”.

I colori sociali dell’associazione sono il bianco e l’arancio.

 

ART. 2 – Scopi

 

L’associazione ha scopo di praticare e propagandare la pratica di qualsiasi attività sportiva e/o ricreativa, riconosciuta dal CONI, dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; potrà inoltre, sotto l’egida e con l’autorizzazione dei singoli organismi affilianti a cui è affiliata, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle diverse discipline sportive; svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle diverse discipline sportive. L’associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell’attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.

Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve, utili o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

 

 

 

ART. 3 – Affiliazione

 

Con l’affiliazione, l’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI ed a tutte le disposizioni statutarie delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

 

ART. 4 – Funzionamento

 

L’associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l’elettività delle relative cariche.

L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all’associazione, per le quali potranno anche essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità.

Nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo professionale.

 

ART. 5 – Domanda di ammissione

 

L’associazione si può comporre di un numero illimitato di associati.

Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda, previa valutazione ed accettazione da parte del Consiglio Direttivo entro      la prima riunione dello stesso.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e ne risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne e di fatto diventa socio.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

L’associazione è composta da: soci ordinari.

 

ART. 6 – Durata

 

L’associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

 

ART. 7 – Patrimonio

 

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati od enti, dalle contribuzioni liberali o donazioni di soci, privati, società od enti, entrate commerciali connesse all’attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

 

ART. 8 – Quota associativa

 

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all’assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono rivalutabili durante l’anno in corso. Le quote sociali non sono trasmissibili ad eccezione del caso morte.

 

ART. 9 – Decadenza dei soci

 

Gli associati cessano di appartenere all’associazione:

  1. per recesso;
  2. per decadenza;
  3. per esclusione.

Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Questo ha effetto solo dopo la sua accettazione entro la prima riunione del Consiglio Direttivo e, comunque, solo con lo scadere dell’anno associativo in corso.

 

L’associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato ammesso.

 

L’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

 

La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l’associato interessato.

La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in via telematica (e-mail, pec).

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l’associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri (art. 27); il ricorso (che sospende la delibera) deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L’associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

 

ART. 10 – Organi

 

Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea generale dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente dell’associazione;
  4. il Vice Presidente;
  5. il Segretario;
  6. il Collegio dei Probiviri
  7. Il Collegio dei Revisori dei conti e/o Revisore Unico

 

ART. 11 – Assemblea

 

L’Assemblea Generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell’associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

 

ART. 12 – Compiti dell’Assemblea

 

L’assemblea riunita in via ordinaria:

  • approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
  • delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
  • nomina per elezione a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri e/o il Collegio dei Revisore dei conti e/o Revisore Unico (art. 21)

 

L’Assemblea è convocata, in via straordinaria:

  • per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell’associazione;
  • quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione.

In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

 

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un Presidente pro tempore nominato dall’ assemblea.

L’assemblea quindi nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, due Scrutatori.

L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

 

ART. 13 – Riunione e costituzione dell’Assemblea

 

L’Assemblea Ordinaria deve riunirsi almeno una volta all’anno entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’assemblea verrà convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di avvisi esposti nella sede dell’associazione e con contestuale comunicazione a tutti gli associati a mezzo posta ordinaria, o tramite consegna elettronica e telematica (e-mail, pec, o anche con altri sistemi tecnologici come applicazioni di messaggistica istantanea multi-piattaforma).

Nella convocazione dell’assemblea dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, l’ordine del giorno contenente l’elenco delle materie da trattare, E’ facoltà del Consiglio Direttivo allegare, per via della trasparenza, le copie degli atti o bilanci che l’assemblea andrà a discutere per ottenerne l’approvazione.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo (quorum costitutivo); in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti (quorum deliberativo).

 

Le delibere raggiunte in assemblea ordinaria sono approvate nell’assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le assemblee straordinarie riguardanti la modifica dell’Atto Costitutivo e lo Statuto richiedono la presenza di almeno i 3 /4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati e le delibere in entrambi i casi con il voto favorevole di 3 /4 dei soci.

Le assemblee straordinarie deliberanti lo scioglimento dell’Associazione richiedono il voto favorevole dei 2 /3 dei Soci.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario, se nominati dagli scrutatori, e se vogliono anche dai soci partecipanti.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, che in ogni caso rispecchiano quelle usate per la convocazione, al fine di garantirne la massima diffusione e trasparenza.

 

ART. 14 – Presidente

 

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo.

Requisiti del Presidente:

  • Il Presidente del Consiglio Direttivo deve aver ricoperto un mandato completo con incarichi dirigenziali nell’associazione
  • Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed in virtù di questa qualità, gli spetta la rappresentanza legale dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio.

Dirige il Consiglio Direttivo e cura che siano attuate le delibere del Consiglio stesso e dell’Assemblea dei Soci, oltre a provvede all’osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di comprovata necessità e urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

 

ART. 15 – Vice Presidente

 

Il Vice Presidente dell’associazione è eletto dal Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

 

ART. 16 – Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 19 membri, purchè in numero dispari, come segue:

  • Il Presidente dell’Associazione che lo presiede;
  • il Vice Presidente;
  • Il Segretario
  • Quattro o più Consiglieri.

 

I Consiglieri sono eletti dall’assemblea tra gli associati.

 

Il Consiglio Direttivo dura in carica un quadriennio olimpico e inizia la sua attività dieci giorni dopo la pubblicazione dei risultati elettorali ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convoca l’assemblea straordinaria come previsto da art.12; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno, minimo 8 giorni prima della riunione stessa.

Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, che in ogni caso rispecchiano quelle usate per la convocazione, al fine di garantirne la massima diffusione e trasparenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese, straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione del consiglio deve avvenire a mezzo posta ordinaria, raccomandata a mano o tramite consegna elettronica e telematica (e-mail, pec, o anche con altri sistemi tecnologici come applicazioni di messaggistica istantanea multi-piattaforma), per via telefonica o SMS, affissione nella bacheca societaria, ai consiglieri almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione, che specifichi il giorno, l’ora ed il luogo della riunione, nonché l’ordine del giorno.

 

ART. 17 – Segretario

 

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo, questi dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

 

ART. 18 – Collegio dei Probiviri

 

L’Assemblea dei soci provvede ad eleggere il Collegio dei Probiviri (ed approvare il suo Regolamento) composto da tre membri scelti tra i soci.

I componenti del Collegio eleggono, nella prima seduta, il Presidente ed il Segretario. Al Collegio dei Probiviri sono demandate le seguenti funzioni:

  • esercitare l’alta vigilanza per il rispetto da parte degli organi dell’associazione delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti;
  • intervenire per l’amichevole composizione delle divergenze che comunque sorgessero nell’Associazione, senza pregiudizio per l’esercizio della potestà disciplinare;
  • esprimere pareri sulle questioni ad esse sottoposte dal Consiglio Direttivo;
  • convocare l’assemblea dei soci in caso di trasgressione, da parte degli organi dell’associazione
  • ha il compito di controllare la perfetta tenuta di tutti i libri sociali e contabili in mancanza dei o del Revisore dei conti.
  • il Collegio dei probiviri, agendo in qualità di arbitro amichevole e compositore, pronuncia giudizi inappellabili. Il rifiuto di sottostare al giudizio del Collegio dei Probiviri nelle questioni anzidette comporta l’espulsione del Socio dalla Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è convocato almeno dieci giorni prima della data della riunione dal suo Presidente con apposito invito contenente l’ordine del giorno da trattare; in assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano d’età.

Le sedute sono valide solamente se risulta presente la maggioranza dei componenti. Delle delibere adottate e dei pareri emessi viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei voti ed a scrutinio palese, a meno che il Presidente richieda lo scrutinio segreto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

ART. 19 Revisori dei Conti e/o Revisore Unico

 

I Revisori, in numero di tre effettivi ed un supplente, o il Revisore Unico vengono/viene eletti/o dall’Assemblea e dura/no in carica quattro anni e sono rieleggibili/ed è rieleggibile.

I/Il Revisori/e dei Conti hanno/ha il compito di controllare la perfetta tenuta di tutti i libri sociali. Inoltre, verificano/verifica che siano rispettate le disposizioni dello Statuto e indicono/indice l’Assemblea Generale in caso di vacanza del Consiglio Direttivo. Questa funzione può essere svolta dal Collegio dei Probiviri

 

ART. 20 – Decadenza degli organi associativi

 

I titolari degli organi associativi decadono:

  • per dimissioni;
  • per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 19.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.

 

 

 

 

ART. 21 – Rinnovo degli organi associativi

 

Gli organi quali il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e/o i Revisori dei Conti o Revisore Unico, vengono eletti dai soci attraverso libere elezioni che avranno luogo ogni quadriennio olimpico e che dovranno essere indette dalla Commissione Elettorale con un preavviso di venti giorni.

La data delle elezioni e il numero dei consiglieri da eleggere viene proposto e approvato in sede assembleare e comunicato alla Commissione Elettorale.

 

Dalla data di convocazione delle elezioni sono sospese le iscrizioni ed il rinnovo delle tessere ed aperte le candidature che si chiuderanno 3 giorni prima dell’Assemblea ordinaria elettiva.

La Commissione elettorale, composta minimo da 3 soci e nominata in sede assembleare dai soci stessi su proposta del Consiglio Direttivo, è preposta alla compilazione dell’elenco dei soci che presentano la loro candidatura.

Spetterà alla Commissione Elettorale riportare il numero massimo di preferenze che ogni Socio Elettore potrà esprimere sulla scheda elettorale.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN o DSA, o nella medesima sezione di una ASD/SSD affiliata ad un EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi, contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione, e, non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno

Il compito della Commissione Elettorale è vagliare i requisiti e la compatibilità all’ eventuale  eleggibilità.

I requisiti di eleggibilità sono:

  • Essere soci ordinari in regola con le quote associative, con esclusione di coloro i quali che compongono l’attuale commissione elettorale.
  • Presentare la propria candidatura alla commissione elettorale

 

 

 

 

ART. 22 – Obblighi di comunicazione

 

La nomina e le variazioni degli organi dell’ASD devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale.

 

ART. 23 – Bilancio

 

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare.

Ogni associato, in occasione dell’approvazione dello stesso, potrà avere accesso a detti documenti mediante consegna di una copia.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L’incarico della gestione amministrativo-contabile dell’associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all’uopo nominato.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno solare.

 

ART. 24 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

 

Il Presidente, coerentemente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati maggiorenni, nonché, ove vi siano le condizioni che lo richiedano, dei tecnici, per l’individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante degli atleti/e nonché del rappresentante dei tecnici.

I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo.

Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione agli organismi affilianti per il costante aggiornamento degli atti federali.

I rappresentanti dei tecnici e degli atleti possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con funzione consultiva.

 

ART. 25 – Scioglimento

 

Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria convocata a questo preciso scopo con avviso all’albo sociale e spedito ai Soci almeno tre mesi prima della data fissata per l’Assemblea stessa.

Tale Assemblea sarà valida solo nel caso in cui siano presenti almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto e la deliberazione di scioglimento sarà valida solo se avrà ottenuto i voti favorevoli di almeno tre quarti dei presenti.

L’Assemblea che avrà deliberato lo scioglimento dell’Associazione delibererà anche circa la liquidazione e la devoluzione delle attività sociali e nominerà i liquidatori.

 

ART. 26 – Devoluzione del patrimonio

 

In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione e/o società sportiva dilettantistica aventi finalità analoghe, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento.

 

ART. 27 – Clausola compromissoria

 

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri che assumerà le funzioni di collegio arbitrale.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio dei Probiviri dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in via telematica (e-mail, pec) da inviarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L’arbitrato avrà sede presso i locali dell’associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

 

ART. 28 – Votazioni

 

Le votazioni si effettuano a scheda segreta.

È ammesso il voto per delega. Ogni socio può avere una sola delega.

Risultano eletti componenti del Consigli Direttivo i soci che riportano il maggior numero di voti, in caso di parità la Commissione Elettorale procederà alla nomina mediante sorteggio.

Risultano eletti componenti del Collegio dei Probiviri i soci che riportano il maggior numero di voti, in caso di parità la commissione elettorale procederà alla nomina mediante sorteggio.

Risultano eletti Componenti/e dei Revisori dei conti i soci che riportano il maggior numero di voti, in caso di parità la commissione elettorale procederà alla nomina mediante sorteggio.

Il numero di preferenze da esprimere nella scheda elettorale verrà definito dalla Commissione Elettorale.

 

ART. 29 – Norma di rinvio

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui l’associazione aderisce e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dell’Associazione nella riunione del 26 giugno 2021 e si compone di 13 pagine.

 

 

Firme del Presidente e di tutti i presenti all’assemblea di approvazione